IL DANNO BIOLOGICO NON RICOMPRENDE QUELLO MORALE (sentenza della Corte di Cassazione n. 5230 del 2 aprile 2012)

Al fine di evitare una duplicazione del risarcimento è necessario tenere distinte la valutazione del danno morale da quello biologico.
In buona sostanza, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato, rileva non il nome assegnato al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dall’organo giudicante. Di conseguenza, si ha duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.

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LA QUERELA E’ VALIDA ANCHE SE SI INDICA ERRONEAMENTE LA PERSONA QUERELATA (Sentenza Cassazione Penale n. 44658 dell’1/12/2011)

La querela è condizione  di procedibilità  del  reato  nei  confronti  di  chiunque  ne  risulta responsabile  e  che  conserva validità anche nel  caso  di  erronea indicazione  del  colpevole da parte della  persona  offesa,  dovendo ritenersi valida querela qualsiasi manifestazione di volontà diretta all’accertamento  della responsabilità del colpevole  in  ordine  ai fatti che formano oggetto dell’istanza di punizione.”

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NON SI POSSONO UTILIZZARE GLI AUTOVELOX SU STRADE SECONDARIE (Sentenza Cassazione civile n. 23882 del 15/11/2011)

La Suprema Corte chiarisce che non è possibile utilizzare l’autovelox nelle strade secondarie, in cui, viceversa, è vigente l’obbligo della contestazione immediata.

“E’ legittima la sentenza che ha annullato il verbale di accertamento inerente ad un’infrazione stradale rilevata dagli apparecchi elettronici in assenza della contestazione immediata, allorché risulti che tale contestazione era invero necessaria trattandosi di un’infrazione commessa su una strada non inclusa nell’elenco di legge o nell’apposito decreto prefettizio delle strade per le quali non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.”

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MI VIENE NOTIFICATA UNA MULTA, QUANTO TEMPO HO PER IMPUGNARLA?

A partire dal 7 ottobre 2011, sono stati dimezzati i tempi per presentare ricorso contro eventuali multe stradali che si vogliono contestare. Invece di 60, sono  consentiti solo 30 giorni dalla ricezione della multa, per impugnare la multa ricevuta e presentarsi al giudice di pace. I termini decorrono dalla data di contestazione. Il termine rimane di 60 giorni solo per i cittadini stranieri. Tutta la pratica di annullamento dei verbali di infrazione stradale sarà gestita nell’ambito del processo del lavoro.

 

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DANNI DA MANUTENZIONE STRADE: LA PIOGGIA TORRENZIALE NON E’ UN FATTORE IMPREVEDIBILE (Sentenza Cassazione civile 18/10/2011, n. 21508)

“Tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode”.
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IL MEDICO CHE NON DISPONE GLI OPPORTUNI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI PUO’ RISCHIARE LA CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO (Sentenza Cassazione penale 17 agosto 2011 n. 32154)

“L’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta negligente e l’evento mortale verificatosi va accertata in relazione all’evento hic et nunc verificatosi. Di conseguenza, è colpevole di gravissima negligenza il medico sportivo che non proceda ad approfonditi accertamenti ed esami che potrebbero consentire di verificare l’esistenza di una patologia generalmente ritenuta di agevole accertamento. Iniziative che competono al medico in quanto la responsabilità del rilascio del certificato d idoneità sportiva è a lui attribuita, soprattutto in presenza di anomalie rilevate in precedenza e documentate. (Fattispecie in cui un ragazzo, al quale il medico aveva rilasciato il certificato di idoneità sportiva agonistica malgrado avesse già in passato manifestato patologie di origine cardiaca che erano emerse anche nel corso della visita, nel corso di un incontro di calcio, decedeva per causa riconducibile a tali patologie”.
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